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Licenziamento per giusta causa

L’orario di lavoro del dipendente reintegrato non può essere modificato unilateralmente dal datore

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un lavoratore dipendente veniva licenziato dalla datrice per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni. Il licenziamento era dichiarato illegittimo e la datrice condannata a reintegrare il dipendente nel proprio posto di lavoro. La Società disponeva quindi le modalità di reintegrazione del lavoratore prevedendo mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte ed un orario di lavoro part time in luogo del full time. Pertanto il dipendente non si presentava al lavoro poiché non era stato reintegrato nel posto di lavoro in precedenza occupato. La Società lo licenziava quindi per assenza ingiustificata dal servizio.
Il lavoratore impugnava anche il secondo licenziamento, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità/illegittimità.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui costituisce inadempimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, la modifica del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro senza aver raggiunto un accordo con il lavoratore ed in assenza di una pattuizione scritta.
La domanda del dipendente è stata pertanto accolta.

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