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Licenziamento per superamento del comporto

Le assenze per infortunio sono computabili nel comporto se il datore dimostra di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Una lavoratrice dipendente veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo che nel periodo di comporto non dovessero essere computati anche i giorni di assenza per malattia conseguenti all’infortunio occorsole a seguito dello scoppio di una vetrinetta termica mentre stava svolgendo le proprie mansioni. La dipendente chiedeva quindi che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento e di essere reintegrata nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro. Non è infatti sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista la responsabilità del datore di lavoro dovuta alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza.
Poiché nel caso in esame il datore di lavoro aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge, la domanda della lavoratrice è stata respinta.

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