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Licenziamento per superamento del comporto

Nullo il licenziamento per il superamento del comporto se le assenze del lavoratore sono imputabili al datore di lavoro

Tribunale di Parma

Un lavoratore dipendente era incaricato di vuotare i parcometri cittadini, caricando i bussolotti pieni di monetine e pesanti fino a 15 kg sulla propria auto. A seguito dello svolgimento di tale mansione, gli veniva diagnosticata una malattia professionale che, a causa di un repentino peggioramento, lo costringeva ad assentarsi dal lavoro per 240 giorni in un anno. Il lavoratore veniva, quindi, licenziato per superamento del periodo di comporto. Egli impugnava il licenziamento chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui occorre accertare se l’aggravamento della malattia sia imputabile allo svolgimento delle mansioni assegnate dal datore. Nel caso in esame, la consulenza medico-legale ha riscontrato che la patologia sofferta dal lavoratore era peggiorata a causa delle mansioni assegnategli dal datore di lavoro. Il Giudice di merito, dopo aver criticato i giudizi di idoneità del medico competente, che non aveva tenuto conto delle particolari attività di movimentazione di carichi svolte dal dipendente, indicate come cause del peggioramento della patologia, ha accertato che le assenze per malattia del lavoratore erano imputabili al datore.
La domanda del lavoratore è stata quindi accolta integralmente.

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