Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto, ossia per essersi assentato per malattia oltre i termini previsti dalla legge e dal contratto collettivo.
Nella fase sommaria del procedimento, attivato su ricorso proposto dal lavoratore per l’annullamento del licenziamento, il Tribunale escludeva le ragioni del lavoratore.
Anche la Suprema Corte ha rigettato la richiesta del lavoratore, precisando che il lavoratore assente per malattia può domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto; tuttavia, nel caso di specie, l’invio del certificato medico durante il periodo di ferie era idoneo a mutare il titolo dell’assenza del lavoratore da ferie a malattia.