Tribunale di Napoli
Un operatore socio-sanitario, affetto da patologie gravi e con invalidità civile riconosciuta, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto dopo 364 giorni di assenza per malattia. In giudizio, il lavoratore ha dedotto che il recesso fosse discriminatorio, in quanto riconducibile a una condizione di disabilità non considerata dal datore di lavoro, e quindi illegittimo.
Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento, rilevando che il contratto collettivo applicabile fissava il comporto in 180 giorni, eventualmente estendibile a 300 su richiesta del lavoratore. Tuttavia, ha ritenuto che, nella concreta fattispecie, la società avesse già adottato un “ragionevole accomodamento”, attendendo ben oltre i 180 giorni prima di recedere.
In particolare, il Giudice ha escluso l’illiceità del licenziamento per discriminazione indiretta, sottolineando che non era dimostrata una connessione effettiva tra le assenze giustificate e le patologie invalidanti, anche perché i certificati medici risultavano generici e privi di riferimenti alla condizione di fragilità. Ha inoltre chiarito che l’adozione di misure idonee a tutelare il disabile — come l’eventuale estensione del comporto — costituisce un obbligo del datore, ma solo quando vi sia conoscenza concreta della condizione da proteggere. La sentenza conferma che l’obbligo di accomodamento ragionevole è concreto e valutabile in base alle specificità del caso, e che la tutela antidiscriminatoria non può prescindere dalla prova del collegamento tra assenze e disabilità.