Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice disabile, affetta da patologie oncologiche, veniva licenziata per superamento del periodo di comporto dopo numerose assenze per malattia. La Corte d’Appello rigettava la domanda della lavoratrice, ritenendo legittimo il recesso, in quanto avvenuto nel rispetto della disciplina collettiva.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, affermando un principio rilevante in tema di discriminazione indiretta: l’applicazione neutra del comporto standard può costituire condotta discriminatoria quando il lavoratore sia disabile, con una maggiore probabilità di assenze per malattia. In tali casi, il datore di lavoro ha l’onere di verificare, prima del licenziamento, se le assenze siano connesse alla disabilità e se sia possibile adottare un «ragionevole accomodamento».
Secondo la Suprema Corte, ciò implica che il datore debba valutare soluzioni organizzative alternative — come, ad esempio, la non computabilità delle assenze dovute alla patologia — senza che ciò comporti un onere eccessivo. La mancata valutazione degli accomodamenti ragionevoli rende il licenziamento illegittimo, in quanto fondato su un criterio apparentemente neutro ma in realtà idoneo a svantaggiare i lavoratori disabili.
L’ordinanza riafferma il principio di parità sostanziale, sottolineando come la disabilità imponga al datore obblighi attivi di verifica e adattamento nella gestione del rapporto di lavoro.