Licenziamento per superamento periodo di comporto

Licenziamento per superamento del comporto valido anche durante il blocco Covid-19

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, ossia il periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia, a causa di una sopravvenuta inidoneità fisica. Il caso si collocava nel periodo in cui vigeva il blocco dei licenziamenti legato all’emergenza Covid-19, e il lavoratore aveva contestato il recesso ritenendolo illegittimo.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, precisando che il divieto introdotto durante il periodo pandemico non si applicava ai recessi motivati dal superamento del comporto o dall’inidoneità sopravvenuta del lavoratore. Tali ipotesi, infatti, non rientravano tra quelle coperte dalla sospensione generalizzata, in quanto espressione di vicende strettamente individuali e non riconducibili a ragioni economiche o organizzative.
La decisione offre un chiarimento importante per i datori di lavoro, stabilendo un confine preciso tra licenziamenti vietati e quelli consentiti anche in regime emergenziale.