Il Jobs Act (riforma del diritto del lavoro adottata con Legge 23 del 2015), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che ne ha modificato la disciplina prevista, in particolare, sui licenziamenti.

Il tetto di sei mensilità in caso di licenziamento illegittimo nella PMI

In ordine di tempo, l’ultima pronuncia della Consulta è stata pubblicata nel luglio del 2025 (sentenza n. 118 del 21 luglio 2025), con la quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 1.

La Corte ha accolto un ricorso e giudicato il meccanismo di indennizzo previsto per i licenziamenti illegittimi nelle imprese con meno di 15 dipendenti, contrario ai principi costituzionali di eguaglianza ed equità espressi da diversi articoli (tra cui il 3 e il 117) della Carta Costituzionale.

L’articolo prevedeva un tetto massimo all’indennizzo calcolato in sei mensilità, ora invece l’indennità sarà calcolata proporzionalmente alla gravità della illegittimità del licenziamento.

La Corte Costituzionale si è espressa testualmente in questo senso: «Quel che confligge con i principi costituzionali, dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria «personalizzazione del danno subito dal lavoratore» (sentenza n. 194 del 2018), è piuttosto l’imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità».

Le implicazioni pratiche della sentenza

  • il tetto fisso e insuperabile delle 6 mensilità è stato considerato privo di funzione deterrente e incompatibile con la personalizzazione del danno subito dal lavoratore;
  • l’indennità ora sarà affidata ai giudici con una forbice più ampia, potenzialmente fino a 18 mensilità a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Per le grandi imprese è di 36 mensilità;
  • la sentenza si applica ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, soggetti alla disciplina del Jobs Act con contratto a tutele crescenti;
  • la Corte ha sottolineato che il numero di dipendenti non può essere l’unico parametro per valutare la forza economica del datore di lavoro. Il blocco del risarcimento a 6 mesi era considerato una compressione eccessiva della discrezionalità del giudice.