La Camera dei Deputati dovrà esaminare la proposta di legge del 12 giugno 2025, che prevede l’istituzione di un permesso retribuito per i lavoratori dipendenti impegnati nell’assistenza al proprio cane o gatto ammalato.

Proposta di legge sul permesso per cura o morte dell’animale di famiglia

La proposta di legge si compone di un unico articolo, che modifica la legge 8 marzo 2000, n. 53, e istituisce il permesso retribuito per i casi di malattia o morte dell’animale di affezione.
Il permesso potrà essere fruito per due giorni in caso di morte dell’animale e per sei ore nell’arco dell’anno solare in caso di malattia.
Il permesso può essere fruito dal proprietario dell’animale o da un lavoratore appartenente allo stesso nucleo familiare che lo affianca nella cura dell’animale.
La proposta di legge trova spunto nel riconoscimento del diritto a richiedere un permesso retribuito per assistere il proprio animale malato.

Questo riconoscimento era già avvenuto da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15076/2018 (ed altre precedenti come la n. 21805 del 18/4/2007, III sez. penale e la n. 5979 del 13/12/2012, III sez. penale), in presenza di alcune condizioni:

  • se le cure sono indifferibili;
  • se non ci sono altre persone che possono assistere o trasportare l’animale;
  • se si può esibire un certificato veterinario che attesta le esigenze di cura.

La Corte ha considerato infatti che la malattia o la morte di un animale di famiglia può essere considerato «un grave motivo familiare e personale» che giustifica l’erogazione di un permesso retribuito.

Questo sentimento di inclusione è confermato da molte ricerche sociologiche e psicologiche che hanno dimostrato, tra l’altro, quanto sia estesa tra la popolazione la affettività verso gli animali tenuti in casa e quale sia l’impatto anche economico che la corretta gestione della loro salute può avere sulle finanze familiari e anche pubbliche.

I permessi retribuiti, diverse tipologie in cambiamento

I permessi possono essere riconosciuti dal datore di lavoro per  scopi personali e familiari, o per altre ragioni specificate dal contratto collettivo nazionale (CCNL) o dalla legge, quali:

  • Riduzione Orario di Lavoro
  • Permessi per lutto o grave infermità familiare
  • Permessi per motivi personali/familiari
  • Permessi per gravidanza e maternità
  • Congedo matrimoniale
  • Permessi studio
  • Permessi per cure e terapie oncologiche o per malattie invalidanti e croniche.

Questa tipologia è stata introdotta dalla legge 106/2025 della quale abbiamo parlato in questo articolo del blog  e in questo articolo pubblicato su Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore.

Ai lavoratori malati è stato riconosciuto il diritto a un congedo fino a 24 mesi, non retribuito se portatori di un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% oltre al permesso retribuito già citato per esami, cure e terapie ricorrenti.