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Circolare INAIL: dispositivi speciali di correzione per gli addetti ai videoterminali 

Nella circolare n. 11 del 24.03.2023 (link a fondo pagina), L’INAIL tiene conto dei chiarimenti e dell’elemento di novità contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, n. 392 del 22.12.2022 (link a fondo pagina) in materia di dispositivi di correzione visiva per i dipendenti addetti ai videoterminali. 

La circolare ha valore interno, ma può essere un utile riferimento per tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, e i loro dipendenti che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. 

 

I chiarimenti della Corte di Giustizia UE 

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza citata, ha chiarito il significato della norma contenuta nell’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del 29 maggio 1990, in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzi dotati di videoterminali. 

La norma prevede che i lavoratori addetti ai videoterminali siano sottoposti ad esami degli occhi e della vista (iniziali, periodici e in caso di disturbi visivi riferibili all’utilizzo del video) e, se del caso, anche a visite oculistiche. Quando l’esito degli esami o delle visite ne evidenziasse la necessità, i lavoratori devono ricevere i “dispositivi speciali di correzione” della vista “in funzione dell’attività svolta”, senza alcuna spesa a loro carico. 

Nell’interpretare la norma, la Corte mantiene, innanzitutto, ferma la distinzione tra:

  1. “dispositivi di correzione”: occhiali o altri dispositivi che correggano o prevengano i disturbi visivi. 
  2. “dispositivi normali di correzione”: occhiali o altri dispositivi di correzione della vista che sono portati fuori dal lavoro e non sono connessi alle condizioni di lavoro 
  3. “dispositivi speciali di correzione”: occhiali o altri tipi di dispositivi che correggono o prevengono disturbi visivi in funzione di una attività lavorativa svolta al videoterminale 

Introduce poi un elemento di novità: “I dispositivi speciali di correzione non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale”. Secondo la Corte, infatti, la norma non prevede alcuna limitazione all’utilizzo di questi dispositivi. 

Dunque, per la prima volta si riconosce che i “dispositivi speciali di correzione” della vista possano essere utilizzati anche al di fuori della sede aziendale. 

La Corte specifica, inoltre, che l’obbligo imposto al datore di lavoro di fornire i dispositivi speciali di correzione può essere adempiuto non solo con la fornitura diretta, ma anche con il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’acquisto. 

 

Circolare INAIL: definizione di DSCV e obbligo di fornitura a spese del datore di lavoro 

La Circolare ricorda che l’obbligo del datore del lavoro di fornire a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti a videoterminali è previsto in Italia dall’articolo 176 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81). 

In linea con la Corte di Giustizia, la Circolare precisa che i normali occhiali da vista non sono i “dispositivi speciali di correzione visiva” cui si riferisce la norma del Testo Unico.  

La Circolare fa propria la definizione di DSCV offerta dalla Corte di Giustizia (vedi precedente punto 3) e si allinea ad essa nel ribadire che i DSCV sono da considerarsi tali anche se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente a lavoro.  

Specifica quindi che i DSCV sono solo quei dispositivi “che consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”. Quindi son tali “lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri…”. 

 

Circolare INAIL: condizioni per la fornitura dei DSCV 

L’obbligo di fornitura dei DSCV sorge solo in presenza di determinate condizioni. 

Innanzitutto, la necessità del suo utilizzo da parte del lavoratore deve emergere in sede di cosiddetta “sorveglianza sanitaria”. Trattasi degli accertamenti medici che il datore di lavoro deve garantire far eseguire ai propri dipendenti per tutelarne la salute. Ciò, in considerazione dei rischi connessi all’ambiente di lavoro e alla attività lavorativa svolta. 

In particolare, il Testo Unico stabilisce che devono sottoporsi agli accertamenti di sorveglianza sanitaria della vista e gli occhi, tutti i lavoratori che utilizzano un video terminale in modo abituale e sistematico per almeno 20 ore settimanali, pause escluse. Quindi, solo questi sono i lavoratori che possono essere destinatari del DSCV. 

La visita di “sorveglianza sanitaria” può essere effettuata in quattro diversi casi. 

  • In via preventiva, prima cioè che i dipendenti inizino a lavorare al videoterminale. 
  • Ogni due anni per i dipendenti dichiarati idonei al lavoro con prescrizione o con limitazioni e per gli ultracinquantenni. 
  • Ogni cinque anni negli altri casi. 
  • Su richiesta del lavoratore se peggiora la sua vista. 

La circolare è corredata di un allegato dove vengono descritte le eventuali condizioni riscontrabili dal medico e le conseguenti iniziative da adottare.  

In esso si legge che, quando il medico rileva un affaticamento visivo (astenopia) significativo, anche in presenza di capacità visiva normale, e, nella successiva visita, constata che esso persiste nonostante siano state nel frattempo adottate le misure da lui consigliate per correggere l’ambiente di lavoro ed il comportamento del lavoratore, il medico rimette il lavoratore all’esame del collega oftalmologo (allegato 1 alla Circolare – link a fondo pagina). 

L’oftalmologo può prescrivere un dispositivo visivo ordinario o un DSCV. Se prescrive un DSCV, l’oftalmologo ne informa il medico competente e questi il datore di lavoro.  

A questo punto, il datore di lavoro avrà l’obbligo di fornire il DSCV, a sue spese, come prescrive l’art. 176 del Testo Unico. 

 

Circolare INAIL: acquisto dei DSCV e rimborso del datore di lavoro 

In linea con il pensiero della Corte di Giustizia, la Circolare precisa che il datore di lavoro può adempiere all’obbligo di fornire, a sue spese, i DSCV, mediante il rimborso del costo sostenuto dal lavoratore per acquistarlo. 

Ricevuta la comunicazione del medico competente, il datore di lavoro autorizza la fornitura con la comunicazione al lavoratore, oltre che al medico ed all’Ufficio competente per la liquidazione.  

Il lavoratore (non il datore di lavoro, quindi) acquista il DSCV, in autonomia o presso il fornitore indicato dal datore di lavoro, e potrà usarlo solo dopo il collaudo dell’oftalmologo. 

Il datore di lavoro dovrà quindi rimborsare la spesa al lavoratore che, a tal fine, gli presenterà la fattura dettagliata di acquisto, la prescrizione del medico competente e l’esito positivo del collaudo. 

La documentazione viene inviata alla struttura competente per la liquidazione e per il rimborso con il limite massimo di 150 euro.  

Documenti:  


Vincenzo Fabrizio Giglio – Avvocato del Lavoro

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