Un lavoratore che, per ragioni di salute, era stato esonerato dal sollevare carichi al di sopra della spalla e comunque a maneggiarne di peso superiore ai 18 chilogrammi, si vanta su Instagram delle sue prodezze in palestra e viene licenziato per giusta causa.
Il licenziamento disciplinare e la sua motivazione
Fuori dall’orario lavorativo infatti, era personal trainer di fitness, iscritto peraltro alla FIPE (Federazione italiana pesistica), e svolgeva regolarmente attività e allenamenti incompatibili con le prescrizioni mediche alle quali il medico aziendale competente lo aveva vincolato, ritenendo necessario ridurre la mansione affidatagli.
Il lavoratore, licenziato, ha impugnato il provvedimento del datore di lavoro perché a suo dire, la sua attività investigativa ha violato il suo diritto alla privacy.
Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello di Roma avevano respinto il ricorso del lavoratore e confermato la legittimità del licenziamento.
La prova dei fatti, infatti è emersa non tanto dal report dell’investigatore incaricato, quanto dall’evidenza del comportamento dello stesso ricorrente, che non aveva mai contestato la materialità delle condotte e le aveva anche rese pubbliche sui social network.
La Corte di Cassazione, in ultima istanza, ha rigettato il ricorso del lavoratore con la motivazione che il dipendente licenziato ha consapevolmente violato gli specifici obblighi contrattuali di:
- fedeltà;
- correttezza;
- buona fede.
Con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025 ha così disposto che il licenziamento fosse legittimo.
Il dovere di fedeltà e correttezza del lavoratore dipendente
Con la sua condotta infatti, contraria ai propri doveri, ha legittimato il ricorso alla giusta causa di licenziamento.
L’aspettativa del datore di lavoro di correttezza e lealtà nella esecuzione del contratto è stata infatti delusa ed egli, a diritto, ha scelto la massima sanzione disciplinare.
L’obbligo di fedeltà infatti, ha ricordato la Corte, non si esaurisce nel divieto di concorrenza, ma si estende a ogni comportamento anche extralavorativo del dipendente che possa compromettere l’affidamento del datore di lavoro sulla sua correttezza e diligenza.


