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Un mezzo di raccolta dei rifiuti ha investito e ucciso un passante. Il processo che è nato da questa tragica vicenda ha esaminato, tra gli altri, la questione della eventuale responsabilità dei dirigenti dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti urbani perché gli addetti, che operavano sotto la loro responsabilità, hanno violato delle norme anti-infortunistiche.  

La Corte di Cassazione, che ha definito il caso (Sentenza 23 agosto 2022 n. 31478), ha stabilito che il sinistro sia avvenuto «in occasione» dell’attività lavorativa e non in «violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro». 

 

L’omologazione crea legittimo affidamento nella sicurezza del mezzo aziendale  

Secondo la Suprema Corte, se il mezzo è omologato, il datore di lavoro non è tenuto ad eseguire ulteriori verifiche, perché l’omologazione crea l’affidamento sulla correttezza della valutazione dell’ente che certifica la sicurezza del veicolo.  

Ai dirigenti dell’azienda non può quindi essere addebitata alcuna responsabilità per non aver valutato la sicurezza del mezzo nella manovra di retromarcia o di non aver dotato il veicolo di un secondo operatore in ausilio del manovratore.  

L’autocompattatore è dotato non solo di specchietti e di un allarme sonoro e luminoso ma anche di una telecamera per la retrovisione; queste dotazioni hanno consentito l’omologazione anche per la guida in retromarcia con un solo operatore. 

 

La definizione di luoghi di lavoro e l’impiego di strumenti di lavoro idonei alla sicurezza 

Nel decidere sulla vicenda, la Cassazione ha precisato due concetti: 

  • la definizione di luogo di lavoro 
  • il valore dell’omologazione del mezzo. 

Le leggi poste a tutela dei lavoratori e, in generale, per la sicurezza sui luoghi di lavoro estendono il loro ambito anche ai terzi che si trovino negli ambienti di lavoro. 

È chiaro che nel caso affrontato, la strada, sulla quale si trovano i contenitori che il mezzo era impegnato a raccogliere, non è classificabile come luogo di lavoro. 

L’omologazione del mezzo da parte dell’autorità competente ha lo scopo di verificare la conformità del veicolo alle caratteristiche tecniche di sicurezza previste per la specifica attività a cui il mezzo è adibito. 

La normativa italiana ed europea non impone ulteriori verifiche all’azienda che utilizza un mezzo omologato nemmeno in relazione alla sicurezza del veicolo anche perché non potrebbe modificarlo senza violare le norme o chiedere una diversa omologazione. 

 

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