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Licenziamento nullo

Il licenziamento comunicato per iscritto dopo aver ricevuto l’impugnazione del lavoratore è nullo

Tribunale Castrovillari, Sez. Lav.

Un lavoratore dipendente, in cassa integrazione Covid-19, preoccupato dal fatto che già da qualche mese non riceveva più i prospetti paga, nè la retribuzione, nè il trattamento di cassa integrazione, si recava presso un patronato di sua fiducia e veniva a conoscenza di essere stato licenziato tre mesi prima, senza aver ricevuto alcuna comunicazione scritta dalla datrice. Il lavoratore impugnava, pertanto, in via cautelativa il licenziamento chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro oltre al risarcimento per il danno patito.
La datrice, dopo aver ricevuto l’impugnativa del lavoratore, gli comunicava per iscritto il licenziamento per ragioni economiche.
Il Tribunale ha affermato che il licenziamento comunicato per iscritto solo dopo la ricezione dell’impugnativa deve ritenersi nullo perché intimato oralmente. La Società è stata quindi condannata a reintegrare il lavoratore ed a risarcirgli il danno subito

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