Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva adito il giudice sostenendo di essere stato vittima di mobbing e straining a causa dell’eccessiva pressione lavorativa e delle richieste sproporzionate impostegli dall’azienda. Secondo il suo racconto, il comportamento del datore di lavoro aveva minato la sua salute psicofisica, inducendolo a ricorrere alle cure mediche e a subire un peggioramento delle condizioni di vita.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato la domanda risarcitoria, sottolineando come le mansioni assegnate e le modalità di svolgimento del lavoro fossero note al lavoratore fin dal momento dell’assunzione. La Suprema Corte conferma questa linea, chiarendo che il lavoratore non può invocare una condotta vessatoria quando era ben consapevole, fin dall’inizio, della difficoltà e dell’intensità dell’impegno richiesto.
Secondo la Cassazione, la consapevolezza della complessità dell’attività lavorativa, unita alla mancanza di concreti elementi vessatori imputabili al datore di lavoro, esclude la configurabilità di mobbing o straining. La decisione riafferma che, perché possa parlarsi di condotta illecita risarcibile, è necessario un intento persecutorio sistematico, non ravvisabile nel caso di specie.
