Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio la propria azienda, lamentando di essere stata vittima di una serie di comportamenti vessatori e mortificanti protrattisi nel tempo, tali da integrare una condotta di mobbing. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la responsabilità datoriale e disponendo il risarcimento del danno biologico e morale. La Corte d’Appello, invece, aveva riformato la decisione, escludendo la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta denunciata e il danno lamentato.
La Suprema Corte, adita dalla lavoratrice, ha confermato l’impostazione della Corte territoriale, ribadendo che la configurabilità del mobbing presuppone una pluralità di comportamenti sistematici e reiterati, diretti a emarginare o mortificare il dipendente, con intento persecutorio, e che tale intento deve essere rigorosamente provato. La semplice conflittualità interna o la sussistenza di comportamenti inopportuni, ma isolati, non sono sufficienti a fondare il risarcimento.
La Cassazione ha così riaffermato che il danno da mobbing richiede la dimostrazione congiunta della condotta del datore, dell’evento lesivo e del nesso causale, oltre alla prova dell’intento vessatorio, che non può essere desunto in via presuntiva da meri episodi di tensione o da decisioni organizzative legittime.
