Mobbing sul lavoro

Ambiente di lavoro stressante: il datore risponde anche in assenza di vero e proprio mobbing

By 1 Dicembre 2025Gennaio 20th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice aveva adito il Giudice per ottenere il risarcimento del danno da mobbing subito in azienda, denunciando una serie di comportamenti vessatori posti in essere nei suoi confronti nel periodo 2012-2014. Dopo un primo accoglimento, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che le condotte del datore di lavoro, pur autoritarie e poco rispettose, fossero giustificate da esigenze organizzative e non sorrette da un intento persecutorio.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, cassando la decisione d’appello. I Giudici di legittimità hanno chiarito che, anche in mancanza di un disegno persecutorio tipico del mobbing, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile qualora tolleri o crei un ambiente di lavoro stressogeno o lesivo della salute psicofisica del dipendente.
È sufficiente che l’inadempimento, anche colposo, si ponga in nesso causale con il danno subito. Tale principio vale anche in presenza di singoli episodi di tensione (c.d. straining), che, se produttivi di disagio e compromissione della dignità o della salute, danno comunque luogo al diritto al risarcimento.
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Ancona, invitandola a riesaminare la vicenda alla luce di tali criteri, con particolare attenzione al delicato stato di gravidanza della lavoratrice al momento dei fatti.