Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice, assente per malattia, veniva licenziata dopo che l’azienda aveva acquisito informazioni sanitarie attraverso un’agenzia investigativa privata. I giudici di merito avevano confermato la legittimità del recesso, ritenendo le indagini idonee a dimostrare l’insussistenza dello stato patologico denunciato.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, affermando che i poteri di controllo del datore di lavoro durante l’assenza per malattia non possono estendersi sino alla verifica diretta delle condizioni di salute, che rientrano nella sfera della riservatezza personale. L’unico soggetto legittimato a svolgere accertamenti sanitari è il medico fiscale incaricato dagli organi competenti.
Il datore di lavoro può invece verificare, anche tramite agenzie investigative, la condotta extralavorativa del dipendente solo quando essa sia potenzialmente idonea a compromettere la fiducia o a dimostrare l’abuso del diritto all’assenza. Tuttavia, le indagini non possono mai riguardare aspetti clinici o informazioni sanitarie.
Il principio ribadisce la netta distinzione tra controllo medico e controllo disciplinare, ponendo limiti precisi al potere datoriale e rafforzando la tutela della privacy del lavoratore.
