Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva riportato gravi lesioni durante l’esecuzione di un’attività non abituale, assegnatagli dal datore di lavoro senza la preventiva formazione sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d’Appello riconosceva la responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di sicurezza, condannando la società al risarcimento del danno biologico e morale.
La Suprema Corte ha confermato tale decisione, ribadendo che l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore si estende anche ai casi in cui l’attività sia solo occasionalmente richiesta e che la responsabilità del datore non può essere esclusa invocando l’imprudenza del lavoratore, quando questa sia conseguenza della carenza di adeguata formazione o di mancata vigilanza. Il datore di lavoro, pertanto, risponde degli infortuni anche quando derivino da comportamenti imprudenti del dipendente, se questi risultano causalmente collegati alla violazione delle regole di prevenzione o all’omessa informazione sui rischi specifici.
