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Niente licenziamento per il lavoratore insubordinato, quando la sicurezza sul lavoro è inadeguata 

Il dipendente non può essere licenziato se non svolge il lavoro secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro quando questi non tuteli, in modo adeguato, la sua sicurezza. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 770 del 12 gennaio 2023 

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava una cassiera di supermercato che era stata licenziata perché il suo comportamento era stato giudicato scorretto dal datore di lavoro. 

Mentre si trovava in servizio alla cassa, tre clienti con fare minaccioso, si sono rifiutati di riporre la merce sul nastro trasportatore, come invece previsto dal regolamento aziendale e hanno dichiarato e pagato una quantità di merce visibilmente inferiore a quella che si trovava nel carrello. 

La cassiera ha chiesto l’intervento della guardia giurata presente, che però ha preferito attendere l’arrivo delle forze dell’ordine; temendo la reazione di questi clienti, la cassiera ha acconsentito alla loro pretesa. 

In questo modo, a detta del datore di lavoro, ella ha violato i propri obblighi ed è stata licenziata. La dipendente ha proposto ricorso che è stato giudicato prima dal Tribunale, poi dalla Corte d’Appello e infine dalla Corte di Cassazione. 

La Suprema Corte ha confermato il giudizio della Corte d’appello di Roma che aveva disposto la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento giustificando il suo comportamento. 

La Cassazione ha ribadito, infatti, che parte integrante della natura del contratto di lavoro sono le prestazioni corrispettive: entrambe le parti assumono obblighi reciproci. 

Uno degli obblighi a carico del datore di lavoro è quello di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di prevenire atti criminosi che possano essere commessi a loro danno. Il maneggiare denaro, ad esempio, rende probabili questi problemi. 

Se una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive non adempie ad un obbligo, l’altra può rifiutarsi, in buona fede, di eseguire la propria prestazione.  

I due principi sono stabiliti chiaramente dal Codice Civile:  

 

L’obbligo di sicurezza serve a tutelare il diritto costituzionale alla salute del lavoratore. 

Se il datore di lavoro non adempie e non mette in sicurezza adeguatamente il lavoratore, quest’ultimo può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione e non ne discendono sanzioni.  

Il datore di lavoro è stato giudicato colpevole di violare l’obbligo di proteggere la lavoratrice rispetto al comportamento dei clienti.  

La Corte ha quindi confermato che l’aver eseguito il lavoro in maniera diversa dalle direttive del datore di lavoro era stato, in quelle circostanze, un comportamento legittimo ed ha, quindi, respinto il ricorso del datore di lavoro.  

 

V. F. Giglio

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