Skip to main content

Il danno differenziale

Come abbiamo già scritto in questo blog (clicca qui per leggere), il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore presso l’INAIL contro il rischio di infortuni o di malattie professionali. 

L’INAIL, se il lavoratore subisce un infortunio o si ammala per ragioni legate al lavoro che svolge, garantisce al lavoratore prestazioni sanitarie ed economiche.  

Se il lavoratore muore, l’assicurazione obbligatoria tutela anche gli eredi. 

L’istituto riconosce gli indennizzi per il semplice verificarsi dell’infortunio o della malattia ma questi non sempre ripagano degli effettivi danni subiti dal lavoratore. 

Quindi, nel caso in cui i danni siano stati causati dal comportamento illecito di terze persone, anche dello stesso datore di lavoro, il lavoratore potrà chiedere al responsabile il risarcimento del danno subito che sia ulteriore o diverso rispetto a quello indennizzabile dall’INAIL.  

L’assicurazione obbligatoria, infatti, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile in caso di infortunio che concretizzi il rischio assicurato, così come di malattie professionali, come una qualunque assicurazione, salvo che egli non si renda inadempiente a propri obblighi verso il lavoratore. 

Il più delle volte, sarà necessario instaurare contro il responsabile una causa giudiziaria per ottenere il risarcimento. 

 

Danni complementari e danno differenziale 

I danni di cui si può chiedere il risarcimento sono: 

  • i danni complementari, cioè quelli che non sono coperti dall’assicurazione, come il danno biologico se inferiore al 6%; 
  • il danno differenziale, cioè quel danno che, seppure coperto dall’assicurazione, è causato dalla commissione di un reato perseguibile d’ufficio. 

Il reato è perseguibile d’ufficio, quando lo Stato è obbligato a procedere contro il responsabile, che la vittima lo voglia o no, quindi anche in assenza di una denuncia querela. 

 

Cosa provare in giudizio per essere risarciti del danno differenziale 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23878 del 4 agosto 2023, ha precisato che per essere risarciti del danno differenziale, è sufficiente che, nella causa intrapresa contro il responsabile dell’infortunio, vengano esposte le circostanze che potrebbero costituire un reato perseguibile d’ufficio. Questo è sufficiente. 

Potrebbe configurarsi un reato perseguibile d’ufficio quando i danni al lavoratore siano causati dal datore di lavoro che non abbia adempiuto ai propri obblighi di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, come stabilito dall’articolo 2087 del Codice Civile 

Se la condotta, come in questo caso, costituisce un reato perseguibile d’ufficio, il giudice dovrà accertare il danno differenziale, secondo il meccanismo dalla legge, anche se il danneggiato non abbia precisato se il danno subito superi l’indennizzo erogato dall’INAIL o non abbia indicato tutte le voci del danno di cui chiede il ristoro. Una volta monetizzato, il Giudice ne detrarrà l’indennizzo INAIL. 

Translate