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Garante della Privacy: diritti di accesso e di cancellazione delle immagini della guardia giurata ripresa durante il lavoro 

Il Garante della Privacy, autorità amministrativa che assicura e tutela il trattamento dei dati personali delle persone, con il provvedimento n. 27 del 26 gennaio 2023 (link a fondo pagina), ha posto fine a una vicenda che ha per protagonista una guardia giurata. 

 Il Garante accoglie il reclamo della guardia perché ritiene che siano stati violati due suoi importanti diritti in materia di privacy, previsti e disciplinati dal GDPR (Regolamento Europeo n. 679 del 2016 – link a fondo pagina).  

Il primo è il diritto di accesso ai propri dati personali, ossia il diritto di rivolgersi a chi raccoglie e gestisce i dati (titolare del trattamento) e di ricevere informazioni sugli stessi, per conoscere quali di essi siano stati raccolti e a quale fine. 

Il secondo è il diritto di cancellazione dei dati personali perché, nel caso della guardia, sono stati raccolti in violazione delle regole previste dal GDPR. 

Istanza di accesso e di cancellazione ai dati  

Una guardia giurata si accorge che una società che ha sede nello stesso immobile in cui si trova altra società, sua datrice di lavoro, ha posizionato le telecamere di sorveglianza in modo da riprendere i locali della portineria dove egli svolge il proprio lavoro. 

La guardia presenta alla società un’istanza scritta di accesso e cancellazione ai propri dati, costituiti, in questo caso, dalle immagini raccolte dalle telecamere. La società non risponde in forma scritta ma solo a voce. 

Il ricorso al Garante della Privacy 

Il lavoratore si rivolge al Garante perché ritiene violati i suoi diritti di riservatezza previsti dal GDPR. In particolare, egli contesta alla società: 

  • di non averlo informato che la telecamera lo avrebbero ripreso, in modo costante, durante il lavoro e  
  • di non aver risposto, nelle modalità e tempi previsti dal GDPR, alla sua istanza scritta di accesso e cancellazione delle proprie immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. 

La società respinge le accuse ed afferma, tra l’altro: 

  • di avergli fornito le informative scritte previste dalla legge che egli aveva pure firmato 
  • di non aver risposto per iscritto perché non aveva “trattato” i suoi dati personali, cioè non aveva raccolto o conservato le sue immagini, perché la telecamera, comunque non abilitata – come le altre – alla conservazione delle immagini, non inquadrava la portineria ed era non funzionante.  

 

Garante della Privacy: (i) trattamento dei dati e obbligo di risposta all’istanza di accesso e di cancellazione 

Il Garante accoglie il reclamo del lavoratore perché ritiene che la società abbia violato l’articolo 12 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento agli articoli 15 e 17 dello stesso testo.  

La società ha “trattato”, cioè raccolto e gestito i dati della guardia giurata. Le telecamere posizionate dentro e fuori lo stabile hanno, infatti, ripreso aree dove la guardia lavorava e quindi registrato anche la sua immagine. 

Per questo il lavoratore chiedeva per iscritto alla società di sapere chi gestiva i suoi dati, in quale modo e per quanto tempo sarebbero state conservate le sue immagini e di cancellarle. 

Il GDPR impone al titolare del trattamento dei dati l’obbligo di rispondere a chi chieda di accedere ai propri dati e di cancellarli. 

Se chi gestisce i dati non è in grado di risponde nei tempi indicati dall’articolo 12, deve spiegare, a chi fa la richiesta, il perché non è stato possibile ed informarlo che può presentare un reclamo al Garante o rivolgersi al giudice.  

La società non ha rispettato queste regole, per cui è responsabile nei confronti della guardia.  

 

Garante della Privacy: (ii) l’informativa è diversa dal diritto di accesso  

Non ha importanza che la società abbia consegnato l’informativa scritta al lavoratore e che questi l’abbia firmata. 

Il diritto di accesso e quello di informativa sono due diritti distinti che soddisfano esigenze di tutela diversi. L’informativa ha un contenuto più generale, mentre il diritto di accesso prevede che il titolare fornisca informazioni più specifiche e dettagliate sulla gestione dei dati personali di quel determinato soggetto che ne faccia richiesta.  

Diritto che la società non ha rispettato nei confronti dell’addetto alla sicurezza.  

Provvedimento Garante Privacy n. 27 del 26 gennaio 2023 
Gdpr Regolamento UE n. 2016/679 


di Vincenzo Fabrizio Giglio

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